TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA X Sezione penale Composto da: dr.ssa Rosanna Ianniello, Presidente; dr. Renato Orfanelli, giudice; dr.ssa Giulia Arcieri, giudice. Letti gli atti dei processi penali nn.12621/15 e 15385/15 R.G. Dib. contro C.M. + altri (derivanti dall'inchiesta denominata «Mafia Capitale»); Premesso che: B.S. e G.A. genitori di B.E., nata... sono entrambi detenuti in custodia cautelare per il reato, tra gli altri, di, cui all'art. 416-bis c.p.; nei confronti della G. l'originaria misura della custodia cautelare in carcere e' stata sostituita con quella degli arresti domiciliari (applicata nel processo n. 12621/15; nel processo n. 15385/15 e' stata applicata ab origine la misura degli arresti domiciliari) in ragione della presenza della minore che, all'epoca dell'applicazione di detta misura piu' favorevole, non aveva ancora compiuto gli anni sei; il p.m. in data 6 novembre 2015, sul presupposto dell'avvenuto compimento dei sei anni di eta' della minore, ha chiesto per la G. il ripristino della custodia cautelare in carcere; permangono a carico della G. le esigenze cautelari che hanno determinato l'applicazione della misura (vedi anche Tribunale per il riesame, provvedimento del 27 ottobre 2015); B.S. trovasi gia' detenuto in custodia cautelare in carcere; Osserva In relazione alla situazione dedotta e profilandosi l'obbligo di ripristino della custodia cautelare in carcere per la G. ritiene il Tribunale, di ufficio, di sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 275 comma 4 c.p.p. per le seguenti ragioni. L'art. 275 comma 3 c.p.p. prevede, per reati di particolare gravita' (quale quello contestato alla G.), l'obbligo della custodia cautelare in carcere; al comma 4 sono previste le deroghe a tale regime ed in particolare quella connessa alla presenza di prole di eta' non superiore ai sei anni (trattasi di deroghe di ordine tassativo: v. Cass. 42516 \09 e Cass: 31226\13). Sulla base di tale formulazione normativa il Tribunale - come richiesto dal P.M. - avrebbe dunque l'obbligo di ripristinare la custodia in carcere per la G. senza poter in alcun modo apprezzare la particolare condizione della minore che verrebbe a trovarsi privata di entrambi i genitori, detenuti per gravi reati nei medesimi procedimenti. Tale situazione di automatismo non appare conforme al dettato costituzionale: in relazione al contenuto dell'art. 3 Cost., stante l'ingiustificata differenziazione tra minori di anni sei e soggetti di poco maggiori e considerato che l'ordinamento penitenziario assicura comunque tutela ai minori, figli di soggetti gia' condannati in via definitiva, sino al compimento degli anni dieci (cfr. artt. 21-bis, 47-ter, 47-quinquies legge di ordinamento penitenziario n. 354/75); in relazione al contenuto dell'art. 31 Cost. che, assicurando specifica protezione all'infanzia, intende garantire che la formazione del minore non sia gravemente pregiudicata dall'assenza delle figure genitoriali; nella presente fattispecie l'assenza verrebbe a riguardare addirittura entrambe le figure genitoriali. La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia - ratificata in Italia con legge n. 176 del 1991 e vincolante ai sensi dell'art. 10 Cost. - all'art. 3 prevede che «...In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorita' amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente...». D'altro canto situazioni di «rigido automatismo» che determinano presunzioni di carattere assoluto sono state di recente valutate negativamente dalla stessa Corte costituzionale: nella sentenza n. 185/15 in tema di recidiva obbligatoria, l'automatismo normativo e' stato ritenuto privo di ragionevolezza (con riferimento all'art. 3 Cost.) poiche' non consentiva al Giudice alcuna valutazione di merito in relazione alle specificita' del caso concreto. In tale prospettiva sembrerebbe inoltre lesa l'effettivita' dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali previsto in via generale dall'art. 111 Cost. e, in via particolare, dall'art. 13 Cost. in materia de libertate, con conseguenti riflessi anche sul diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. Da quanto osservato si desume la rilevanza della questione sottoposta all'attenzione della Corte, questione la cui soluzione appare necessaria prima di adottare una decisione sull'istanza presentata dal p.m. per il ripristino della misura della custodia cautelare in carcere. La questione deve essere dunque rimessa alla Corte costituzionale, con sospensione del procedimento incidentale de libertate relativo alla posizione della G.