TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 
                          X Sezione penale 
 
    Composto da: 
    dr.ssa Rosanna Ianniello, Presidente; 
    dr. Renato Orfanelli, giudice; 
    dr.ssa Giulia Arcieri, giudice. 
    Letti gli atti dei processi penali nn.12621/15  e  15385/15  R.G.
Dib. contro C.M. + altri (derivanti dall'inchiesta denominata  «Mafia
Capitale»); 
    Premesso che: 
    B.S. e G.A. genitori di B.E., nata... sono entrambi  detenuti  in
custodia cautelare per il reato, tra  gli  altri,  di,  cui  all'art.
416-bis c.p.; 
    nei  confronti  della  G.  l'originaria  misura  della   custodia
cautelare in carcere e' stata sostituita  con  quella  degli  arresti
domiciliari (applicata nel processo  n.  12621/15;  nel  processo  n.
15385/15 e' stata  applicata  ab  origine  la  misura  degli  arresti
domiciliari) in ragione della presenza della  minore  che,  all'epoca
dell'applicazione di detta misura piu' favorevole, non  aveva  ancora
compiuto gli anni sei; 
    il p.m. in data 6 novembre 2015,  sul  presupposto  dell'avvenuto
compimento dei sei anni di eta' della minore, ha chiesto per la G. il
ripristino della custodia cautelare in carcere; 
    permangono a carico della G.  le  esigenze  cautelari  che  hanno
determinato l'applicazione della misura (vedi anche Tribunale per  il
riesame, provvedimento del 27 ottobre 2015); 
    B.S. trovasi gia' detenuto in custodia cautelare in carcere; 
 
                               Osserva 
 
    In relazione alla situazione dedotta e profilandosi l'obbligo  di
ripristino della custodia cautelare in carcere per la G.  ritiene  il
Tribunale,  di  ufficio,  di  sollevare  questione  di   legittimita'
costituzionale dell'art. 275 comma 4 c.p.p. per le seguenti ragioni. 
    L'art. 275 comma 3  c.p.p.  prevede,  per  reati  di  particolare
gravita' (quale quello contestato alla G.), l'obbligo della  custodia
cautelare in carcere; al comma 4 sono  previste  le  deroghe  a  tale
regime ed in particolare quella connessa alla presenza  di  prole  di
eta' non superiore  ai  sei  anni  (trattasi  di  deroghe  di  ordine
tassativo: v. Cass. 42516 \09 e Cass: 31226\13). 
    Sulla base di tale formulazione normativa  il  Tribunale  -  come
richiesto dal P.M. - avrebbe  dunque  l'obbligo  di  ripristinare  la
custodia in carcere per la G. senza poter in alcun modo apprezzare la
particolare condizione della minore che verrebbe a  trovarsi  privata
di entrambi  i  genitori,  detenuti  per  gravi  reati  nei  medesimi
procedimenti. 
    Tale situazione di automatismo non  appare  conforme  al  dettato
costituzionale: 
    in   relazione   al   contenuto   dell'art.   3   Cost.,   stante
l'ingiustificata differenziazione tra minori di anni sei  e  soggetti
di  poco  maggiori  e  considerato  che  l'ordinamento  penitenziario
assicura comunque tutela ai minori, figli di soggetti gia' condannati
in via definitiva, sino al compimento degli anni  dieci  (cfr.  artt.
21-bis, 47-ter, 47-quinquies legge di  ordinamento  penitenziario  n.
354/75); 
    in relazione al contenuto dell'art.  31  Cost.  che,  assicurando
specifica  protezione  all'infanzia,   intende   garantire   che   la
formazione del minore non sia  gravemente  pregiudicata  dall'assenza
delle  figure  genitoriali;  nella  presente  fattispecie   l'assenza
verrebbe a riguardare addirittura entrambe le figure genitoriali. 
    La Convenzione ONU sui  diritti  dell'infanzia  -  ratificata  in
Italia con legge n. 176 del 1991 e vincolante ai sensi  dell'art.  10
Cost. - all'art. 3 prevede che «...In tutte le decisioni relative  ai
fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di
assistenza sociale, dei tribunali, delle autorita'  amministrative  o
degli organi legislativi, l'interesse superiore  del  fanciullo  deve
essere una considerazione preminente...». 
    D'altro canto situazioni di «rigido automatismo» che  determinano
presunzioni di carattere assoluto  sono  state  di  recente  valutate
negativamente dalla stessa Corte costituzionale:  nella  sentenza  n.
185/15 in tema di recidiva obbligatoria, l'automatismo  normativo  e'
stato ritenuto privo di ragionevolezza (con  riferimento  all'art.  3
Cost.) poiche' non consentiva al Giudice alcuna valutazione di merito
in relazione alle specificita' del caso concreto. 
    In  tale  prospettiva  sembrerebbe  inoltre  lesa  l'effettivita'
dell'obbligo  di  motivazione   dei   provvedimenti   giurisdizionali
previsto in via generale dall'art. 111 Cost. e, in  via  particolare,
dall'art. 13 Cost. in materia de libertate, con conseguenti  riflessi
anche sul diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. 
    Da quanto  osservato  si  desume  la  rilevanza  della  questione
sottoposta all'attenzione della Corte,  questione  la  cui  soluzione
appare  necessaria  prima  di  adottare  una  decisione  sull'istanza
presentata dal p.m. per il ripristino  della  misura  della  custodia
cautelare in carcere. 
    La   questione   deve   essere   dunque   rimessa   alla    Corte
costituzionale,  con  sospensione  del  procedimento  incidentale  de
libertate relativo alla posizione della G.